Art. 14.
                    Centri di servizio regionali
         e comitato di gestione del fondo speciale regionale
 
   1.  I  centri  di  servizio  per il volontariato sono disciplinati
dalle norme previste dalla  legge  11  agosto  1991,  n.  266  e  dal
relativo decreto ministeriale di attuazione.
   2.  La  giunta  regionale  nomina  il  proprio  rappresentante e i
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato quali  componenti
del  comitato  di  gestione  del  fondo  speciale regionale di cui al
decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1991.