Art. 14. Centri di servizio regionali e comitato di gestione del fondo speciale regionale 1. I centri di servizio per il volontariato sono disciplinati dalle norme previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione. 2. La giunta regionale nomina il proprio rappresentante e i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato quali componenti del comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1991.