Art. 15.
                    Osservanza obblighi di legge
 
   1. Le organizzazioni di volontariato  sono  tenute  all'osservanza
degli  obblighi  previsti  dalla  legge  11  agosto  1991,  n. 266 in
particolare    della    formazione    del    bilancio    annuale    e
dell'assicurazione degli aderenti.
   2. Il mancato rispetto delle disposizioni di legge di cui al comma
1  comporta  la  sospensione  del  godimento  dei  benefici  e  delle
agevolazioni previsti per le organizzazioni di volontariato.
   3.  La  cancellazione  dal  registro   o   la   mancata   conferma
dell'iscrizione comportano la cessazione del godimento dei benefici e
delle agevolazioni previsti dalla legge.
   4.  L'indebito  godimento  dei  benefici  e  delle agevolazioni di
legge, sono perseguiti a termini dell'ordinamento giuridico.
   5.  La  giunta  regionale  trasmette  annualmente   al   consiglio
regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.