Art. 15. Osservanza obblighi di legge 1. Le organizzazioni di volontariato sono tenute all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 in particolare della formazione del bilancio annuale e dell'assicurazione degli aderenti. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di legge di cui al comma 1 comporta la sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le organizzazioni di volontariato. 3. La cancellazione dal registro o la mancata conferma dell'iscrizione comportano la cessazione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge. 4. L'indebito godimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, sono perseguiti a termini dell'ordinamento giuridico. 5. La giunta regionale trasmette annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.