Art. 16.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fa fronte mediante l'utilizzo delle somme di  lire  un  miliardo  per
ciascuno  degli  anni  1993,  1994  e  1995  iscritte  al  cap. 61420
"Interventi regionali per il  volontariato  operante  in  settori  di
competenza regionale" del bilancio pluriennale 1993-1995.
   2.  Per gli anni successivi si provvedera' con le leggi annuali di
approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale
9 dicembre 1977, n. 72,  come  modificato  dalla  legge  regionale  7
settembre 1982, n. 43.