Art. 16. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 iscritte al cap. 61420 "Interventi regionali per il volontariato operante in settori di competenza regionale" del bilancio pluriennale 1993-1995. 2. Per gli anni successivi si provvedera' con le leggi annuali di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.