Art. 17.
                             Abrogazioni
 
   1.  La legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 "Interventi regionali
per  la  valorizzazione  e  il  coordinamento  del  volontariato"  e'
abrogata.
   2.  Nella  legge  regionale  22  ottobre 1982, n. 49 "Competenza e
disciplina  degli  interventi  in  materia  di   prevenzione,   cura,
riabilitazione  e  reinserimento  sociale  dei dipendenti da sostanze
stupefacenti, psicotrope e da alcool", al comma 1 dell'art.  5,  dopo
le   parole   "volontariato  singolo"  sono  abrogate  le  parole  "o
associato".
   3. L'art. 22 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55  "Norme
per  l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", e'
abrogato.
   4. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 20  luglio  1989,
n. 21 "Piano socio-sanitario regionale 1989-1991", e' abrogato.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 30 agosto 1993
 
                               PUPILLO