Art. 17. Abrogazioni 1. La legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 "Interventi regionali per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato" e' abrogata. 2. Nella legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49 "Competenza e disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool", al comma 1 dell'art. 5, dopo le parole "volontariato singolo" sono abrogate le parole "o associato". 3. L'art. 22 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", e' abrogato. 4. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 "Piano socio-sanitario regionale 1989-1991", e' abrogato. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 30 agosto 1993 PUPILLO