Art. 2.
                      Attivita' di volontariato
 
   1.  Ai  fini  della  presente  legge  si  considera  attivita'  di
volontariato  quella  svolta  per  soli  fini di solidarieta' e verso
terzi con l'esclusione di ogni scopo di  lucro  e  di  remunerazione,
anche indiretti. Tale attivita' deve essere prestata in modo diretto,
spontaneo   e  gratuito  da  volontari  associati  in  organizzazioni
liberamente costituite, mediante prestazioni personali  a  favore  di
altri  soggetti  ovvero  di  interessi  collettivi degni di tutela da
parte della comunita'.
   2.   Restano   escluse  le  attivita'  che,  pur  avendo  fini  di
solidarieta', non consistono nell'erogazione  di  servizi  ne'  nello
svolgimento di prestazioni materiali o morali.
   3.  La giunta regionale, avvalendosi anche degli uffici del comune
territorialmente  competente,   vigila   sull'effettivo   svolgimento
dell'attivita'   di   volontariato  effettuata  dalle  organizzazioni
iscritte al registro regionale. Il sindaco  interessato  comunica  al
presidente  della giunta regionale i risultati degli accertamenti con
cadenza almeno triennale, sulla scorta delle modalita' fissate  dalla
giunta regionale.