Art. 2. Attivita' di volontariato 1. Ai fini della presente legge si considera attivita' di volontariato quella svolta per soli fini di solidarieta' e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti. Tale attivita' deve essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunita'. 2. Restano escluse le attivita' che, pur avendo fini di solidarieta', non consistono nell'erogazione di servizi ne' nello svolgimento di prestazioni materiali o morali. 3. La giunta regionale, avvalendosi anche degli uffici del comune territorialmente competente, vigila sull'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato effettuata dalle organizzazioni iscritte al registro regionale. Il sindaco interessato comunica al presidente della giunta regionale i risultati degli accertamenti con cadenza almeno triennale, sulla scorta delle modalita' fissate dalla giunta regionale.