Art. 3. Organizzazioni di volontariato 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2 le organizzazioni di volontariato devono costituirsi secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e secondo quanto previsto dalla presente legge. 2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attivita' da esse svolta e non per l'esercizio di attivita' di solidarieta'.