Art. 3.
                   Organizzazioni di volontariato
 
   1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'art. 2 le
organizzazioni di  volontariato  devono  costituirsi  secondo  quanto
stabilito  dall'art.  3  della legge 11 agosto 1991, n. 266 e secondo
quanto previsto dalla presente legge.
   2. Le organizzazioni di volontariato possono  assumere  lavoratori
dipendenti   o   avvalersi   di   prestazioni   di   lavoro  autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al  loro  regolare  funzionamento
oppure  per  qualificare o specializzare l'attivita' da esse svolta e
non per l'esercizio di attivita' di solidarieta'.