Art. 4. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato 1. E' istituito, presso la giunta regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che puo' essere articolato in sezioni con deliberazione della giunta medesima. 2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di iscrizione sono presentate al presidente della giunta regionale corredate da: a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti; b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui e' conferita la rappresentanza legale. 3. La giunta regionale, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede all'iscrizione dell'organizzazione al registro dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti. 4. Il termine di cui al comma 3 e' sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti. 5. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 6. La giunta regionale, anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato. 7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al presidente della giunta regionale dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La cancellazione e' disposta con deliberazione della giunta regionale. 8. La giunta regionale comunica alle organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresi' comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti. 9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5 e' accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati. Le organizzazioni di volontariato gia' operanti presentano inoltre una relazione sulle attivita' svolte. 10. Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto iscritte le organizzazioni di volontariato gia' ricomprese nel registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina e' stata adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione della giunta regionale n. 4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.