Art. 4.
       Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
 
   1. E' istituito, presso la giunta regionale, il registro regionale
delle organizzazioni di volontariato che puo'  essere  articolato  in
sezioni con deliberazione della giunta medesima.
   2.  Hanno  diritto  ad  essere  iscritte nel registro regionale le
organizzazioni di  volontariato  che  abbiano  i  requisiti  previsti
dall'art.  3  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266. Le domande di
iscrizione sono  presentate  al  presidente  della  giunta  regionale
corredate da:
     a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;
     b)  ordinamento  interno, con l'indicazione della persona cui e'
conferita la rappresentanza legale.
   3. La  giunta  regionale,  entro  il  termine  di  90  giorni  dal
ricevimento  della  domanda, sulla base dell'istruttoria esperita dal
dipartimento  per   i   servizi   sociali   provvede   all'iscrizione
dell'organizzazione  al  registro  dandone  comunicazione al comune e
alla provincia territorialmente competenti.
   4. Il termine di cui al comma 3 e' sospeso nel  caso  in  cui  per
l'espletamento  dell'istruttoria  sia  necessaria  l'acquisizione  di
ulteriori documenti  o  l'integrazione  di  quelli  acquisiti.  Detto
termine  ricomincia  a  decorrere  dalla  data  di  ricevimento delle
integrazioni o dei documenti richiesti.
   5. I soggetti interessati devono chiedere, pena  la  cancellazione
automatica  dal  registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni,
con la ripresentazione, qualora  fossero  intervenute  modificazioni,
della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
   6.   La   giunta  regionale,  anche  per  il  tramite  del  comune
territorialmente competente, verifica  la  permanenza  dei  requisiti
previsti   dalla   legge   per   l'iscrizione   al   registro   delle
organizzazioni di volontariato.
   7. La perdita dei  requisiti  previsti  dalla  legge  comporta  la
cancellazione  dal  registro e deve essere tempestivamente comunicata
al  presidente  della  giunta  regionale  dal  legale  rappresentante
dell'organizzazione   o   dal   sindaco  del  comune  competente  per
territorio. La cancellazione  e'  disposta  con  deliberazione  della
giunta regionale.
   8.   La   giunta   regionale   comunica   alle  organizzazioni  di
volontariato, motivandolo, anche ai fini dell'applicazione del  comma
5  dell'art.  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266, il diniego
dell'iscrizione e la cancellazione  dal  registro  regionale  dandone
altresi'  comunicazione  al comune ed alla provincia territorialmente
competenti.
   9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5  e'
accompagnata  dalla  relazione  degli  interventi  programmati con la
specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i
compiti dei volontari impiegati.
   Le organizzazioni di volontariato gia' operanti presentano inoltre
una relazione sulle attivita' svolte.
   10. Nel registro regionale, di cui al comma  1,  sono  di  diritto
iscritte  le  organizzazioni  di  volontariato  gia'  ricomprese  nel
registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della
legge regionale 30 aprile 1985, n. 46  la  cui  disciplina  e'  stata
adeguata  ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991,
n. 266 con deliberazione della giunta regionale n. 4406 del 28 luglio
1992, esecutiva.