Art. 5.
               Osservatorio regionale sul volontariato
 
   1. E' istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.
   2. L'osservatorio e' composto:
     a) dal presidente della giunta regionale o da un  assessore  suo
delegato che lo presiede;
     b)  da  un  rappresentante delle province, designato dall'unione
regionale delle province del Veneto;
     c) da tre rappresentanti  dei  comuni  designati  dalla  sezione
regionale  dell'ANCI  di  cui  uno  in  rappresentanza  dei territori
montani;
     d) da un rappresentante delle ULSS del Veneto,  designato  dalla
giunta regionale;
     e)  da dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'art.
7;
     f) da tre rappresentanti di enti o  istituzioni  che  promuovono
attivita' o cultura di volontariato nominati dalla giunta regionale.
   3.  Il  vicepresidente  dell'osservatorio  e'  eletto  nella prima
riunione tra i suoi componenti.
   4.   In   relazione   alle   materie   trattate,   il   presidente
dell'osservatorio  puo'  invitare esperti che partecipano alle sedute
senza diritto di voto.
   5.  L'osservatorio regionale sul volontariato e' organo consultivo
della giunta regionale in materia di  volontariato  e,  su  richiesta
della medesima, provvede a:
     a)  esprime  pareri sui disegni di legge e sui piani e programmi
che  interessano  i  settori  d'intervento  delle  organizzazioni  di
volontariato di competenza regionale;
     b)  esprime  parere  sulla  tenuta e sulla gestione del registro
regionale di cui all'art. 4;
     c) esprimere parere  sull'istituzione  dei  centri  di  servizio
regionali di cui all'art. 14;
     d)   esprimere   parere   su   progetti   elaborati,   anche  in
collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato
iscritte al registro regionale.
   6. L'osservatorio regionale sul volontariato inoltre:
     a) avanza proposte alla giunta regionale sulle  materie  oggetto
delle attivita' delle organizzazioni di volontariato;
     b)  propone  iniziative  di  formazione  e  di aggiornamento del
personale volontario per la prestazione di servizi;
     c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo  sviluppo
del volontariato anche tramite proposte di ricerche e studi;
     d)   promuove   la   diffusione  delle  attivita'  svolte  dalle
organizzazioni  di  volontariato  e  dalle  loro  federazioni  e   la
pubblicazione  del rapporto regionale sull'andamento del volontariato
nella regione.