Art. 5. Osservatorio regionale sul volontariato 1. E' istituito l'osservatorio regionale sul volontariato. 2. L'osservatorio e' composto: a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede; b) da un rappresentante delle province, designato dall'unione regionale delle province del Veneto; c) da tre rappresentanti dei comuni designati dalla sezione regionale dell'ANCI di cui uno in rappresentanza dei territori montani; d) da un rappresentante delle ULSS del Veneto, designato dalla giunta regionale; e) da dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'art. 7; f) da tre rappresentanti di enti o istituzioni che promuovono attivita' o cultura di volontariato nominati dalla giunta regionale. 3. Il vicepresidente dell'osservatorio e' eletto nella prima riunione tra i suoi componenti. 4. In relazione alle materie trattate, il presidente dell'osservatorio puo' invitare esperti che partecipano alle sedute senza diritto di voto. 5. L'osservatorio regionale sul volontariato e' organo consultivo della giunta regionale in materia di volontariato e, su richiesta della medesima, provvede a: a) esprime pareri sui disegni di legge e sui piani e programmi che interessano i settori d'intervento delle organizzazioni di volontariato di competenza regionale; b) esprime parere sulla tenuta e sulla gestione del registro regionale di cui all'art. 4; c) esprimere parere sull'istituzione dei centri di servizio regionali di cui all'art. 14; d) esprimere parere su progetti elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale. 6. L'osservatorio regionale sul volontariato inoltre: a) avanza proposte alla giunta regionale sulle materie oggetto delle attivita' delle organizzazioni di volontariato; b) propone iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario per la prestazione di servizi; c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato anche tramite proposte di ricerche e studi; d) promuove la diffusione delle attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni e la pubblicazione del rapporto regionale sull'andamento del volontariato nella regione.