Art. 6.
     Funzionamento dell'osservatorio regionale sul volontariato
 
   1. All'inizio di  ogni  legislatura  la  giunta  regionale,  entro
novanta   giorni  dalla  sua  elezione,  provvede  alla  costituzione
dell'osservatorio regionale  sul  volontariato  che  si  riunisce  su
convocazione  del  presidente  della giunta medesima, o suo delegato,
oppure, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.  Qualora
non   siano   pervenute  tutte  le  designazioni  richieste,  per  la
costituzione dell'organo, sono sufficienti almeno  i  due  terzi  dei
componenti.
   2. Per la validita' delle riunioni dell'osservatorio e' necessaria
la  presenza di almeno la meta' dei componenti. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza e,  in  caso  di  parita',  decide  il  voto  del
presidente.
   3.  La  partecipazione  alle riunioni e' gratuita ed e' ammesso il
solo  rimborso  delle   spese   effettivamente   sostenute   per   la
partecipazione.
   4.  L'osservatorio  previsto  dall'art. 6 della legge regionale 30
aprile 1985, n. 46, e' sostituito dal  nuovo  osservatorio  regionale
sul volontariato di cui all'art. 5. La giunta regionale provvede alla
sua  attivazione  entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge.