Art. 6. Funzionamento dell'osservatorio regionale sul volontariato 1. All'inizio di ogni legislatura la giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione dell'osservatorio regionale sul volontariato che si riunisce su convocazione del presidente della giunta medesima, o suo delegato, oppure, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni richieste, per la costituzione dell'organo, sono sufficienti almeno i due terzi dei componenti. 2. Per la validita' delle riunioni dell'osservatorio e' necessaria la presenza di almeno la meta' dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parita', decide il voto del presidente. 3. La partecipazione alle riunioni e' gratuita ed e' ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione. 4. L'osservatorio previsto dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46, e' sostituito dal nuovo osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 5. La giunta regionale provvede alla sua attivazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.