Art. 7. Conferenza regionale del volontariato 1. E' istituita la conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale. 2. La conferenza e' formata da: a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province; b) un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento. 3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura, le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 comunicano al presidente della giunta regionale i nominativi dei propri rappresentanti da nominare nella conferenza. 4. La conferenza e' convocata nella sua prima seduta dal presidente della giunta e successivamente dal presidente della conferenza medesima oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 5. La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il presidente e delibera il proprio regolamento. 6. La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato all'interno dell'osservatorio sul volontariato con le modalita' previste dalla giunta regionale.