Art. 7.
                Conferenza regionale del volontariato
 
   1.  E'  istituita  la conferenza regionale delle organizzazioni di
volontariato iscritte al registro regionale.
   2. La conferenza e' formata da:
     a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato
presenti in almeno tre province;
     b) un responsabile per ogni provincia  delle  organizzazioni  di
volontariato aggregate in coordinamento.
   3.  Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e,
successivamente entro 90 giorni dall'inizio di ogni  legislatura,  le
organizzazioni  di  volontariato  di  cui  al  comma  2 comunicano al
presidente  della  giunta   regionale   i   nominativi   dei   propri
rappresentanti da nominare nella conferenza.
   4.   La  conferenza  e'  convocata  nella  sua  prima  seduta  dal
presidente  della  giunta  e  successivamente  dal  presidente  della
conferenza  medesima  oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
   5. La conferenza nella  sua  prima  seduta  elegge  tra  i  propri
componenti il presidente e delibera il proprio regolamento.
   6.  La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato all'interno dell'osservatorio sul  volontariato  con  le
modalita' previste dalla giunta regionale.