Art. 8. C o n v e n z i o n e 1. Le attivita' di volontariato, prestate all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici, sono rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro regionale di cui all'art. 4. 2. Le convenzioni in atto stipulate dalle organizzazioni di volontariato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere a'deguate entro un anno, ai principi e criteri nella medesima contenuti.