Art. 8.
                        C o n v e n z i o n e
 
   1. Le attivita' di volontariato, prestate all'interno di strutture
pubbliche  o  di  strutture convenzionate con gli enti pubblici, sono
rese in regime di convenzione e solo dalle  organizzazioni  iscritte,
da almeno sei mesi, al registro regionale di cui all'art. 4.
   2.  Le  convenzioni  in  atto  stipulate  dalle  organizzazioni di
volontariato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge
devono essere a'deguate entro un anno, ai principi  e  criteri  nella
medesima contenuti.