Art. 9.
                     Contenuti della convenzione
 
   1.  La convenzione deve contenere fra l'altro, i seguenti elementi
essenziali:
     a)  la   descrizione   dell'attivita'   oggetto   del   rapporto
convenzionale  e  delle  relative  modalita' di svolgimento, anche al
fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di settore;
     b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi
impiegati nello svolgimento dell'attivita';
     c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalita'
della sua risoluzione;
     d)  l'entita'  delle  prestazioni   del   personale   volontario
necessario allo svolgimento dell'attivita' in modo continuativo;
     e)  l'entita'  del  rimborso  assegnato all'organizzazione per i
costi di  gestione  e  per  le  spese  sostenute  e  documentate  dai
volontari  e  ammissibili ai sensi della presente legge e della legge
11 agosto 1991, n. 226;
     f) impegno e modalita' per  lo  svolgimento  continuativo  delle
prestazioni convenzionate;
     g)   le  forme  e  le  modalita'  di  verifica  e  di  controllo
qualitativo delle prestazioni;
     h)  le  modalita'  di   rendicontazione   delle   spese   e   di
corresponsione dei rimborsi;
     i)  l'obbligo di presentare una relazione sull'attivita' svolta,
all'ente con il quale l'organizzazione stipula  la  convenzione,  sia
periodicamente che a richiesta dell'ente medesimo;
     l)  l'obbligo  della  copertura assicurativa, con spesa a carico
dell'ente con il quale l'organizzazione stipula la  convenzione,  per
responsabilita'  civile  verso  terzi  e  contro  gli  infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attivita';
     m) l'entita'  e  la  qualita'  delle  prestazioni  specializzate
eventualmente  fornite  da  terzi e a questi retribuite nei limiti di
cui al comma 2 dell'art. 3;
     n) l'obbligo del rispetto della dignita'  e  dei  diritti  degli
utenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze.
   2.  La  convenzione deve riservare alla giunta regionale un potere
di vigilanza generale, da espletarsi anche per il  tramite  dell'ente
locale competente per territorio, per la verifica delle prestazioni e
per  il  controllo della loro qualita' con possibilita' di dichiarare
la risoluzione  del  rapporto  convenzionato  quando  sia  constatata
l'inadempienza   delle  clausole  contrattuali  o  la  non  idoneita'
dell'organizzazione di volontariato ai sensi della presente legge.