Art. 9. Contenuti della convenzione 1. La convenzione deve contenere fra l'altro, i seguenti elementi essenziali: a) la descrizione dell'attivita' oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalita' di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di settore; b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attivita'; c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalita' della sua risoluzione; d) l'entita' delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attivita' in modo continuativo; e) l'entita' del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi della presente legge e della legge 11 agosto 1991, n. 226; f) impegno e modalita' per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate; g) le forme e le modalita' di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni; h) le modalita' di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi; i) l'obbligo di presentare una relazione sull'attivita' svolta, all'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, sia periodicamente che a richiesta dell'ente medesimo; l) l'obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico dell'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, per responsabilita' civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita'; m) l'entita' e la qualita' delle prestazioni specializzate eventualmente fornite da terzi e a questi retribuite nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 3; n) l'obbligo del rispetto della dignita' e dei diritti degli utenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze. 2. La convenzione deve riservare alla giunta regionale un potere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite dell'ente locale competente per territorio, per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualita' con possibilita' di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionato quando sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneita' dell'organizzazione di volontariato ai sensi della presente legge.