Art. 10.
                           Edifici privati
 
   1.  Per  la  realizzazione  di  opere  direttamente finalizzate al
superamento e  all'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in
edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e
gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con i fondi regionali
possono  essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per
cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un  importo
non superiore a lire 15 milioni per ogni singolo intervento.
   2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa
concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi
a  qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla
legge n. 13/1989.
   3. Dai contributi di cui al comma 1  sono  escluse  le  abitazioni
secondarie.