Art. 10. Edifici privati 1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 15 milioni per ogni singolo intervento. 2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge n. 13/1989. 3. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.