Art. 11. Ausili e attrezzature 1. Per ausili e attrezzature si intendono beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici e dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilita' interna agli stessi, quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili. 2. per l'acquisto e la posa in opera di ausili e attrezzature, come definiti al comma 1, con i fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 10 milioni per ogni singolo intervento.