Art. 11.
                        Ausili e attrezzature
 
   1.  Per  ausili  e attrezzature si intendono beni mobili idonei al
superamento delle barriere architettoniche interne  ed  esterne  agli
edifici  e  dispositivi  atti  a  favorire  l'accesso  e la mobilita'
interna agli stessi, quali montascale,  pedane  mobili,  elevatori  e
simili.
   2.  per  l'acquisto  e  la posa in opera di ausili e attrezzature,
come definiti al comma  1,  con  i  fondi  regionali  possono  essere
concessi  contributi  ad enti e soggetti pubblici e privati in misura
non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta  e
comunque  per  un  importo  non  superiore a lire 10 milioni per ogni
singolo intervento.