Art. 12.
           Accessibilita' ai servizi di trasporto pubblico
 
   1.  La  regione  promuove  l'adeguamento  dei servizi di trasporto
pubblico onde consentirne l'utilizzo anche da parte dei soggetti  con
ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
   2.  L'adeguamento viene perseguito tramite l'adattamento dei mezzi
di trasporto e delle  strutture  connesse,  tramite  il  rinnovo  del
materiale  rotabile, nonche' attraverso l'adozione di nuove modalita'
organizzative del servizio stesso.