Art. 12. Accessibilita' ai servizi di trasporto pubblico 1. La regione promuove l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico onde consentirne l'utilizzo anche da parte dei soggetti con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. 2. L'adeguamento viene perseguito tramite l'adattamento dei mezzi di trasporto e delle strutture connesse, tramite il rinnovo del materiale rotabile, nonche' attraverso l'adozione di nuove modalita' organizzative del servizio stesso.