Art. 13.
             Adattamento di mezzi di locomozione privati
 
   1. Per l'adattamento di motoveicoli  ed  autoveicoli  in  funzione
delle  minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e
328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.
495, con i fondi regionali possono essere concessi contributi fino ad
un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
   2.  Per  l'adattamento  di mezzi ai fini del trasporto di soggetti
con ridotta o impedita capacita' motoria sprovvisti di patente, con i
fondi regionali possono essere concessi contributi fino ad un massimo
del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.
   3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili,  sino  alla
completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli
concessi  a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di
cui all'art. 27, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.