Art. 13. Adattamento di mezzi di locomozione privati 1. Per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con i fondi regionali possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacita' motoria sprovvisti di patente, con i fondi regionali possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta. 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.