Art. 14. Piano annuale di intervento 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la giunta regionale adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti: a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili; b) criteri per la ripartizione dei fondi regionali nei limiti di cui al comma 2; c) priorita' di intervento; d) criteri e modalita' per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge. 2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, lettera b), valgono le seguenti limitazioni: a) i fondi riservati alle agevolazioni a favore degli enti pubblici non debbono superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo; b) i fondi destinati alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 16 non debbono superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo.