Art. 14.
                     Piano annuale di intervento
 
   1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la giunta regionale adotta  il
piano   annuale  di  intervento  per  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche nel quale sono definiti:
     a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;
     b) criteri per la ripartizione dei fondi regionali nei limiti di
cui al comma 2;
     c) priorita' di intervento;
     d) criteri e modalita' per la concessione  ad  enti  e  soggetti
pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge.
  2.  Nella  definizione  dei  criteri di cui al comma 1, lettera b),
valgono le seguenti limitazioni:
     a) i fondi riservati  alle  agevolazioni  a  favore  degli  enti
pubblici   non  debbono  superare  il  50  per  cento  dell'ammontare
complessivo;
     b) i fondi destinati alla realizzazione dei progetti speciali di
cui  all'art.  16 non debbono superare il 20 per cento dell'ammontare
complessivo.