Art. 15.
                      Centro di documentazione
 
   1. La giunta regionale  e'  autorizzata  ad  istituire  un  centro
regionale  di  documentazione  sulle  barriere  architettoniche con i
seguenti compiti:
     a) raccolta delle soluzioni  edilizie  e  tecniche,  adottate  o
adottabili,  volte  a migliorare l'accessibilita' e la visitabilita',
da parte delle persone con ridotta o  impedita  capacita'  motoria  o
sensoriale, degli edifici pubblici e privati;
     b)  catalogazione  ed  archiviazione  della documentazione e dei
dati di cui alla lettera a) mediante tecnologie informatiche  che  ne
consentano  l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a
enti, istituzioni, associazioni  pubblici  e  privati,  nonche'  agli
operatori e ad ogni persona interessata;
     c)  promozione  di  iniziative  di  formazione,  aggiornamento e
addestramento finalizzate al  raggiungimento  degli  obiettivi  della
presente legge;
     d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e
di    informazione   dei   soggetti   interessati,   finalizzate   al
raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
   2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1  il  centro  si
avvale  della  collaborazione  delle  unita' sanitarie locali e degli
istituti  universitari  del  Veneto,  nonche'  di  ogni  altro  ente,
istituzione,  associazione,  di  natura  sia  pubblica  che  privata,
competente in materia.
   3. La giunta regionale provvede a  incaricare  dell'attivita'  del
centro  idonea  struttura  regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le
condizioni, ad affidarne la gestione, mediante  stipula  di  apposita
convenzione,  ad altro ente pubblico individuato in base a criteri di
efficacia ed efficenza.
   4. Alle eventuali spese del centro si provvede mediante  la  legge
annuale di bilancio.