Art. 15. Centro di documentazione 1. La giunta regionale e' autorizzata ad istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti: a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare l'accessibilita' e la visitabilita', da parte delle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale, degli edifici pubblici e privati; b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubblici e privati, nonche' agli operatori e ad ogni persona interessata; c) promozione di iniziative di formazione, aggiornamento e addestramento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge; d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge. 2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il centro si avvale della collaborazione delle unita' sanitarie locali e degli istituti universitari del Veneto, nonche' di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata, competente in materia. 3. La giunta regionale provvede a incaricare dell'attivita' del centro idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro ente pubblico individuato in base a criteri di efficacia ed efficenza. 4. Alle eventuali spese del centro si provvede mediante la legge annuale di bilancio.