Art. 18. Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati 1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 9, 10 e 11, gli enti ed i soggetti privati che hanno la proprieta' o la disponibilita' per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda al sindaco del comune nel cui territorio l'immobile e' ubicato, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonche' della relativa spesa. 2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), anche i condomini ove hanno il domicilio le suddette categorie di beneficiari. 3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 13, i soggetti interessati presentano domanda al sindaco del comune ove essi hanno la residenza, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare, nonche' della relativa spesa.