Art. 18.
       Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati
 
   1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 9, 10 e 11,  gli
enti   ed   i   soggetti   privati  che  hanno  la  proprieta'  o  la
disponibilita' per un congruo periodo degli  edifici  e  degli  spazi
interessati  agli interventi presentano domanda al sindaco del comune
nel cui territorio l'immobile e' ubicato, entro il 31 marzo  di  ogni
anno,  con  l'indicazione  delle  opere  da  realizzare e dei beni da
acquistare, nonche' della relativa spesa.
   2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), anche i condomini  ove  hanno
il domicilio le suddette categorie di beneficiari.
   3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 13, i soggetti
interessati  presentano  domanda al sindaco del comune ove essi hanno
la residenza, entro il 31 marzo di ogni anno, con  l'indicazione  dei
beni e dei servizi da acquistare, nonche' della relativa spesa.