Art. 19.
     Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni
 
   1.  Entro  il  termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza
del termine di cui agli articoli 17 e 18, le province ed i comuni,  a
seguito  di  apposita  istruttoria,  comunicano  alla regione il loro
fabbisogno complessivo, sulla base  delle  domande  presentate  dagli
enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.
   2.  Entro  i  quarantacinque  giorni  successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 1, la giunta regionale assegna e  trasferisce
alle  province  ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e
con le priorita' stabiliti dal piano di cui all'art. 14.
   3. Le province ed i comuni, sulla base dei  fondi  regionali  loro
assegnati,  eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla
ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti  che  ne  hanno
titolo.