Art. 2.
                         I n t e r v e n t i
 
   1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare,
attraverso:
     a)  la  promozione  di   attivita'   di   sensibilizzazione   ed
informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale
che  impediscono  la integrazione sociale delle persone con ridotta o
impedita capacita' motoria o sensoriale;
     b)   la  disciplina  edilizia  delle  nuove  costruzioni,  delle
ristrutturazioni ed altre attivita' edilizie e di ogni spazio  aperto
al pubblico;
     c)  gli  interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere
architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al  pubblico,
nonche' dagli spazi aperti al pubblico;
     d)  gli  interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere
architettoniche dagli edifici privati;
     e)  gli  interventi  finanziari  per  l'acquisto  di  ausili   e
attrezzature;
     f)  la  disciplina  dell'organizzazione  dei servizi di pubblico
trasporto e delle strutture accessorie;
     g) gli interventi  finanziari  per  l'adattamento  di  mezzi  di
locomozione privati.