Art. 2. I n t e r v e n t i 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, attraverso: a) la promozione di attivita' di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la integrazione sociale delle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale; b) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni ed altre attivita' edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico; c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, nonche' dagli spazi aperti al pubblico; d) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati; e) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili e attrezzature; f) la disciplina dell'organizzazione dei servizi di pubblico trasporto e delle strutture accessorie; g) gli interventi finanziari per l'adattamento di mezzi di locomozione privati.