Art. 20.
               Modalita' di erogazione dei contributi
 
   1.  L'erogazione  del contributo e' disposta dalla provincia o dal
comune competente dopo l'esecuzione  delle  opere  e  l'acquisto  dei
beni,  sulla  base  della  documentazione  attestante le spese, fatto
salvo quanto previsto dal comma 2.
   2. Le province, all'atto della  concessione  del  contributo  agli
enti  pubblici,  possono  anticipare,  nel  limite  del 50 per cento,
l'erogazione del contributo medesimo.
   3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1
entro i termini stabiliti all'atto della concessione  del  contributo
comporta la decadenza dei benefici concessi.
   4.  Qualora  la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiori a
quella ammessa, il contributo puo' essere ridotto  proporzionalmente;
debbono  in  ogni  caso essere rispettati i limiti percentuali di cui
agli articoli 8, 9, 10, 11 e 13.
   5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati  non  risultino
conformi  alla  documentazione  presentata con le domande di cui agli
articoli 17 e 18, e' disposta la revoca del contributo.
   6.  Le   somme   eventualmente   recuperate,   per   effetto   dei
provvedimenti  di  cui  ai commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiegate
fino all'esaurimento delle graduatorie  degli  aventi  diritto  e  al
raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 13.
   7.  Le province ed i comuni trasmettono alla regione il rendiconto
dei contributi erogati entro un anno  dal  trasferimento  dei  fondi,
provvedendo  alla  restituzione  delle  somme  rimaste  eventualmente
inutilizzate.
   8. Le province,  qualora  impieghino  parte  dei  fondi  regionali
assegnati  nella  realizzazione  di opere e nella'cquisto di beni per
l'eliminazione ed il superamento delle  barriere  architettoniche  in
edifici  o spazi di cui hanno la proprieta' o la disponibilita', sono
tenute a presentare alla regione, contestualmente  al  rendiconto  di
cui  al  comma  7,  la  documentazione attestante le spese effettuate
direttamente.