Art. 20. Modalita' di erogazione dei contributi 1. L'erogazione del contributo e' disposta dalla provincia o dal comune competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione attestante le spese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le province, all'atto della concessione del contributo agli enti pubblici, possono anticipare, nel limite del 50 per cento, l'erogazione del contributo medesimo. 3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la decadenza dei benefici concessi. 4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiori a quella ammessa, il contributo puo' essere ridotto proporzionalmente; debbono in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 13. 5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 17 e 18, e' disposta la revoca del contributo. 6. Le somme eventualmente recuperate, per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 13. 7. Le province ed i comuni trasmettono alla regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate. 8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella realizzazione di opere e nella'cquisto di beni per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche in edifici o spazi di cui hanno la proprieta' o la disponibilita', sono tenute a presentare alla regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 7, la documentazione attestante le spese effettuate direttamente.