Art. 22. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo del fondo globale di cui al cap. 80230, partita n. 6, del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1993, e contemporanea iscrizione del medesimo importo, per competenza e per cassa, al cap. 61060 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, che assume la seguente denominazione: "Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione". 2. Per l'anno 1994 e successivi lo stanziamento del cap. 61060 verra' determinato ai sensi dell'art. 32- bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.