Art. 22.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  di  lire  1.000 milioni derivante dall'applicazione
della presente legge si provvede mediante utilizzo del fondo  globale
di  cui  al  cap.  80230,  partita  n.  6, del bilancio di previsione
relativo all'esercizio finanziario 1993, e  contemporanea  iscrizione
del medesimo importo, per competenza e per cassa, al cap. 61060 dello
stato   di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 1993, che assume la seguente  denominazione:  "Interventi
per  l'eliminazione  delle barriere architettoniche e per favorire la
vita di relazione".
   2. Per l'anno 1994 e successivi lo  stanziamento  del  cap.  61060
verra' determinato ai sensi dell'art. 32- bis della legge regionale 9
dicembre  1977,  n.  72,  come  modificata  dalla  legge  regionale 7
settembre 1982, n. 43.