Art. 6. Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, per gli edifici pubblici, e delle prescrizioni tecniche emanate con il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989, per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per gli spazi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata. 2. Al fine di garantire l'accessibilita' e la visitabilita' degli edifici pubblici e privati esistenti e di ogni spazio aperto al pubblico, la giunta regionale puo' deliberare ulteriori prescrizioni tecniche ad integrazione e specificazione di quelle di cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specificio intervento progettato. 4. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso e' riservato ai soli addetti specializzati.