Art. 6.
         Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici
          ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti
 
   1.  I  progetti  relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero
alla ristrutturazione di interi edifici  esistenti  sono  redatti  in
osservanza  delle  prescrizioni  tecniche  stabilite  dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  384  del  1978,  per  gli  edifici
pubblici,  e  delle  prescrizioni tecniche emanate con il decreto del
Ministro dei lavori  pubblici  n.  236  del  1989,  per  gli  edifici
privati,  ivi  compresi  quelli  aperti  al  pubblico,  per gli spazi
privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale
pubblica e agevolata.
   2. Al fine di garantire l'accessibilita' e la visitabilita'  degli
edifici  pubblici  e  privati  esistenti  e  di ogni spazio aperto al
pubblico, la giunta regionale puo' deliberare ulteriori  prescrizioni
tecniche  ad  integrazione e specificazione di quelle di cui al comma
1.
   3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  per
gli  interventi  di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di
edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e  di  edifici
privati,  ivi  compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo
specificio intervento progettato.
   4. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
a singole parti di edifici che, nel rispetto  di  normative  tecniche
specifiche,    non   possono   essere   realizzate   senza   barriere
architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso  e'
riservato ai soli addetti specializzati.