Art. 9. Edifici e spazi privati aperti al pubblico 1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e spazi privati aperti al pubblico, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 15 milioni per ogni singolo intervento. 2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.