Art. 9.
             Edifici e spazi privati aperti al pubblico
 
   1.  Per  la  realizzazione  di  opere  direttamente finalizzate al
superamento e  all'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in
edifici  e  spazi  privati  aperti al pubblico, con i fondi regionali
possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50  per
cento  della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo
non superiore a lire 15 milioni per ogni singolo intervento.
   2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili  con  quelli
concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso
immobile.