IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Modifica dell'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
    come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43
 
   1.  All'art.  18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come
modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982,  n.  43,  dopo  il
primo comma e' aggiunto il seguente comma:
    "Per far fronte a situazioni urgenti ed eccezionali, da cui possa
derivare  un  pregiudizio  patrimoniale all'ente, la giunta regionale
trasmette, entro 3 giorni dall'adozione, la proposta di prelievo  dal
fondo  di  riserva  di  cassa  al consiglio regionale, che la esamina
nella prima seduta utile.".