IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 1. All'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente comma: "Per far fronte a situazioni urgenti ed eccezionali, da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale all'ente, la giunta regionale trasmette, entro 3 giorni dall'adozione, la proposta di prelievo dal fondo di riserva di cassa al consiglio regionale, che la esamina nella prima seduta utile.".