Art. 10.
Modifica dell'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
   come  modificato  dalla  legge  regionale  14 giugno 1983, n. 35 e
   dalla legge regionale 17 dicembre 1985, n. 64.
 
   1. Nel primo comma dell'art. 92 della legge regionale  9  dicembre
1977, n. 72 sono omesse le parole: "nel corso di ogni semestre o".
   2.  Nel  terzo comma dell'art. 92 della legge regionale 9 dicembre
1977, n. 72 sono omesse le parole: "o per piu' accreditamenti  emessi
sullo stesso capitolo distintamente per competenza e residui".
   3.  Il  quarto comma dell'art. 92 della legge regionale 9 dicembre
1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983,  n.
35 e' sostituito dai seguenti commi:
   "Entro  60  giorni dal ricevimento del rendiconto il dirigente del
dipartimento competente deve formulare un  proprio  parere  circa  la
conformita'  degli  interventi  al  provvedimento,  e lo trasmette al
dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria. Nel  caso  in
cui quest'ultimo accerti delle irregolarita', trasmette il rendiconto
con  la  propria relazine al segretario generale della programmazione
per i conseguenti provvedimenti.
   Il dirigente del dipartimento per  le  finanze,  i  tributi  e  la
ragioneria acquisito il parere, verificata la legalita' delle spese e
la regolarita' della documentazione, approva il rendiconto.".