Art. 10. Modifica dell'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e dalla legge regionale 17 dicembre 1985, n. 64. 1. Nel primo comma dell'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 sono omesse le parole: "nel corso di ogni semestre o". 2. Nel terzo comma dell'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 sono omesse le parole: "o per piu' accreditamenti emessi sullo stesso capitolo distintamente per competenza e residui". 3. Il quarto comma dell'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e' sostituito dai seguenti commi: "Entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto il dirigente del dipartimento competente deve formulare un proprio parere circa la conformita' degli interventi al provvedimento, e lo trasmette al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria. Nel caso in cui quest'ultimo accerti delle irregolarita', trasmette il rendiconto con la propria relazine al segretario generale della programmazione per i conseguenti provvedimenti. Il dirigente del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria acquisito il parere, verificata la legalita' delle spese e la regolarita' della documentazione, approva il rendiconto.".