Art. 2.
 Modifica dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
 
   1. L'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e' cosi'
sostituito:
   "Art. 19 - Fondi globali.
   1. Nel bilancio possono essere iscritti uno o piu' fondi  globali,
destinati   a  far  fronte  agli  oneri  derivanti  da  provvedimenti
legislativi regionali che siano  approvati  dal  consiglio  entro  il
termine  dell'esercizio  al  quale  si riferisce il bilancio stesso e
che,  comunque,  siano   entrati   in   vigore   entro   il   termine
dell'esercizio successivo.
   2.   I  fondi  di  cui  al  comma  1  non  sono  utilizzabili  per
l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme
da iscrivere in aumento  alle  assegnazioni  di  spesa  dei  capitoli
esistenti   o  in  nuovi  capitoli,  dopo  l'entrata  in  vigore  dei
provvedimenti legislativi che autorizzino le spese medesime.
   3. I fondi di cui al comma 1 debbono  essere  tenuti  distinti,  a
seconda   che   siano   destinati   al  finanziamento  di  spese  per
l'adempimento delle funzioni normali della regione, o di spese per il
finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, nonche'  a  seconda
che  siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in
conto capitale.
   4. I fondi globali non  utilizzati  e  non  utilizzabili  entro  i
termini di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa.
   5.   Per   i   provvedimenti   legislativi   entrati   in   vigore
nell'esercizio   successivo   resta   ferma   l'assegnazione    degli
stanziamenti  dei  fondi  globali  al  bilancio nel quale essi furono
iscritti, e delle maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso
del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
   6. Nei casi di cui al comma 5, allo  stanziamento  della  nuova  o
maggiore  spesa  di bilancio, dovra' accompagnarsi una annotazione da
cui risulti che si tratta di spese finanziate con  ricorso  ai  fondi
globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il
rendiconto  di  tale esercizio, delle spese di cui al presente comma,
non si tiene conto ai fini del calcolo  dell'eventuale  disavanzo  di
cui all'art. 22, secondo comma.".