Art. 2. Modifica dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 1. L'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e' cosi' sostituito: "Art. 19 - Fondi globali. 1. Nel bilancio possono essere iscritti uno o piu' fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che siano approvati dal consiglio entro il termine dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio stesso e che, comunque, siano entrati in vigore entro il termine dell'esercizio successivo. 2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzino le spese medesime. 3. I fondi di cui al comma 1 debbono essere tenuti distinti, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione, o di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, nonche' a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale. 4. I fondi globali non utilizzati e non utilizzabili entro i termini di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa. 5. Per i provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'esercizio successivo resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi. 6. Nei casi di cui al comma 5, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio, dovra' accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma, non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 22, secondo comma.".