Art. 3.
                   Introduzione dell'art. 23-bis.
 
   1.  Dopo  l'art.  23  della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
come modificato dalla legge regionale 7  settembre  1982,  n.  43  e'
inserito il seguente art. 23-bis:
   "Art.  23-  bis  -  Assegnazioni  per l'attuazione delle politiche
comunitarie.
   1. Le risorse finanziarie previste da fonti normative  comunitarie
sono  iscritte  nel  bilancio regionale in appositi capitoli distinti
secondo la  loro  provenienza.  Ad  ogni  modifica  della  originaria
previsione di finanziamento deve seguire la corrispondente variazione
del  relativo  capitolo  di  bilancio, secondo le procedure di cui al
comma primo dell'art. 20.
   2. Nel bilancio regionale vanno individuati con priorita' rispetto
a qualsiasi altra spesa operativa  di  settore,  i  mezzi  finanziari
necessari  al  finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici dei
fondi strutturali, di cui all'art. 130/B del  trattamento  istitutivo
della   Comunita'   Europea   e   degli  altri  strumenti  finanziari
comunitari.
   3. Il bilancio di previsione e le variazioni  allo  stesso  devono
essere  corredati  da  prospetti  sintetici che espongano per ciascun
intervento comunitario il piano di finanziamento articolato per fonte
di finanziamento comunitaria, statale e regionale, per sottoprogramma
o asse prioritario e per annualita', secondo le disposizioni  di  cui
alle  circolari del Ministero del tesoro del 7 agosto 1990, n. 157311
e del 27 agosto 1991, n. 168202.
   4.  La  giunta  regionale  emana  disposizioni  per  garantire  il
monitoraggio  finanziario  delle politiche comunitarie, anche ai fini
del rispetto delle disposizioni degli  articoli  dal  5  all'8  della
legge  16  aprile 1987, n. 183, e del relativo decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.".