Art. 3. Introduzione dell'art. 23-bis. 1. Dopo l'art. 23 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 e' inserito il seguente art. 23-bis: "Art. 23- bis - Assegnazioni per l'attuazione delle politiche comunitarie. 1. Le risorse finanziarie previste da fonti normative comunitarie sono iscritte nel bilancio regionale in appositi capitoli distinti secondo la loro provenienza. Ad ogni modifica della originaria previsione di finanziamento deve seguire la corrispondente variazione del relativo capitolo di bilancio, secondo le procedure di cui al comma primo dell'art. 20. 2. Nel bilancio regionale vanno individuati con priorita' rispetto a qualsiasi altra spesa operativa di settore, i mezzi finanziari necessari al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici dei fondi strutturali, di cui all'art. 130/B del trattamento istitutivo della Comunita' Europea e degli altri strumenti finanziari comunitari. 3. Il bilancio di previsione e le variazioni allo stesso devono essere corredati da prospetti sintetici che espongano per ciascun intervento comunitario il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitaria, statale e regionale, per sottoprogramma o asse prioritario e per annualita', secondo le disposizioni di cui alle circolari del Ministero del tesoro del 7 agosto 1990, n. 157311 e del 27 agosto 1991, n. 168202. 4. La giunta regionale emana disposizioni per garantire il monitoraggio finanziario delle politiche comunitarie, anche ai fini del rispetto delle disposizioni degli articoli dal 5 all'8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del relativo decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.".