Art. 5.
 Modifica dell'art. 54 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
    come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43
 
   1.  L'art.  54  della legge 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato
dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 e' cosi' sostituito:
   "Art. 54 - Verifica degli atti di spesa.
   1. Gli schemi degli atti amministrativi da  cui  possono  derivare
impegni  di  spesa  sono comunicati al dipartimento per le finanze, i
tributi e la ragioneria, con  l'indicazione  dell'ammontare  presunto
della  spesa, del creditore, del termine massimo di pagamento e degli
elementi necessari, quali norme di legge, contratti  o  altre  fonti,
per  poterne  stabilire  l'imputazione.  Il dirigente della struttura
competente e' responsabile della mancata comunicazione.
   2. Il dirigente del dipartimento per le finanze, i  tributi  e  la
ragioneria  deve  prenotare  l'impegno in corso di formazione, sempre
che la spesa possa trovare regolare copertura. In caso contrario,  il
predetto  dirigente rinvia i provvedimenti alla struttura competente,
con le proprie osservazioni, suggerendo, ove possibile, le  eventuali
operazioni contabili da promuovere.
   3.  Gli atti recanti impegni di spesa, corredati dell'attestazione
del  responsabile  del  dipartimento  competente  che   la   relativa
obbligazione  venga  a scadenza entro il termine dell'esercizio, sono
comunicati al dipartimento per le finanze, i tributi e la  ragioneria
per la registrazione del definitivo impegno contabile.
   4. Prima di procedere alla registrazione, il dipartimento verifica
la  regolarita'  della  documentazione, la legalita' della spesa e in
particolare  la  effettiva  sussistenza  degli  elementi  costitutivi
dell'atto  di  impegno,  la  giusta  imputazione della spesa stessa e
l'esistenza del fondo disponibile nel relativo capitolo. Il dirigente
del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria appone sul
provvedimento  il visto di avvenuta assunzione dell'impegno contabile
di spesa.
   5. Gli estremi della registrazione devono  risultare  anche  sulla
copia dell'atto da inviare alla commissine di controllo.
   6. Al momento del pagamento finale di ciascun impegno di spesa, il
dipartimento  per  le  finanze,  i  tributi  e la ragioneria provvede
direttamente a riportare in disponibilita' del relativo  capitolo  di
spesa,  l'eventuale  somma restante. Qualora il pagamento riguardi un
residuo, il dipartimento provvede a registrare l'eventuale  economia,
fermo restando che la stessa non puo' essere utilizzata.".