Art. 5. Modifica dell'art. 54 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 1. L'art. 54 della legge 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 e' cosi' sostituito: "Art. 54 - Verifica degli atti di spesa. 1. Gli schemi degli atti amministrativi da cui possono derivare impegni di spesa sono comunicati al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, con l'indicazione dell'ammontare presunto della spesa, del creditore, del termine massimo di pagamento e degli elementi necessari, quali norme di legge, contratti o altre fonti, per poterne stabilire l'imputazione. Il dirigente della struttura competente e' responsabile della mancata comunicazione. 2. Il dirigente del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria deve prenotare l'impegno in corso di formazione, sempre che la spesa possa trovare regolare copertura. In caso contrario, il predetto dirigente rinvia i provvedimenti alla struttura competente, con le proprie osservazioni, suggerendo, ove possibile, le eventuali operazioni contabili da promuovere. 3. Gli atti recanti impegni di spesa, corredati dell'attestazione del responsabile del dipartimento competente che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio, sono comunicati al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per la registrazione del definitivo impegno contabile. 4. Prima di procedere alla registrazione, il dipartimento verifica la regolarita' della documentazione, la legalita' della spesa e in particolare la effettiva sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto di impegno, la giusta imputazione della spesa stessa e l'esistenza del fondo disponibile nel relativo capitolo. Il dirigente del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria appone sul provvedimento il visto di avvenuta assunzione dell'impegno contabile di spesa. 5. Gli estremi della registrazione devono risultare anche sulla copia dell'atto da inviare alla commissine di controllo. 6. Al momento del pagamento finale di ciascun impegno di spesa, il dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria provvede direttamente a riportare in disponibilita' del relativo capitolo di spesa, l'eventuale somma restante. Qualora il pagamento riguardi un residuo, il dipartimento provvede a registrare l'eventuale economia, fermo restando che la stessa non puo' essere utilizzata.".