Art. 8. Modifica dell'art. 61 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 1. Il primo comma dell'art. 61 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e' cosi' sostituito: "l'ordinativo di pagamento deve recare: a) cognome e nome del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dar quietanza; b) codice fiscale; c) somma da pagare, scritta in lettere ed in cifre; d) causale del pagamento; e) indicazione dell'esercizio finanziario; f) numero e denominazione del capitolo di bilancio cui va imputata la spesa; g) estremi della deliberazione - con l'indicazione della esecutivita' della medesima - o di altro titolo valido in forza del quale l'ordinativo e' emesso; h) numero d'ordine progressivo e data d'emissione; i) luogo dove il pagamento e' da eseguire.".