Art. 8.
 Modifica dell'art. 61 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
     come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35
 
   1. Il primo comma dell'art. 61 della legge  regionale  9  dicembre
1977, n. 72 e' cosi' sostituito:
   "l'ordinativo di pagamento deve recare:
     a)  cognome  e  nome  del creditore o dei creditori o di chi per
loro sia legalmente autorizzato a dar quietanza;
     b) codice fiscale;
     c) somma da pagare, scritta in lettere ed in cifre;
     d) causale del pagamento;
     e) indicazione dell'esercizio finanziario;
     f) numero e  denominazione  del  capitolo  di  bilancio  cui  va
imputata la spesa;
     g)   estremi  della  deliberazione  -  con  l'indicazione  della
esecutivita' della medesima - o di altro titolo valido in  forza  del
quale l'ordinativo e' emesso;
     h) numero d'ordine progressivo e data d'emissione;
     i) luogo dove il pagamento e' da eseguire.".