IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge dando atto che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 4. Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina il procedimento di nomina o designazione a pubblici incarichi attribuiti alla competenza della Regione in base a leggi e regolamenti statali o regionali, o in base a convenzioni. 2. La presente legge si applica agli organi di amministrazione degli enti pubblici, delle persone giuridiche, e di altri organismi, quando alle nomine o designazioni dei componenti di tali organi concorre la Regione. 3. La presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche gia' rivestite, nonche' nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolante per disposizioni di legge. 4. Per le nomine o designazioni previste dalla presente legge e' richiesto il possesso di requisiti di esperienza e professionalita'rapportati alla specificita' dell'attivita' svolta dall'organo o dall'organismo a cui le medesime si riferiscono.