Art. 10. Maggioranza prescritta per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni a maggioranza semplice, con voto limitato ai due terzi dei soggetti da nominare. 2. La votazione avviene a scrutinio segreto; avviene a scrutinio palese su proposta di almeno sei consiglieri approvata dal Consiglio regionale. 3. In caso di parita' di voto si procede a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.