Art. 10.
                Maggioranza prescritta per le nomine
       e le designazioni di competenza del Consiglio regionale
 
   1.  Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni
a maggioranza semplice, con voto limitato ai due terzi  dei  soggetti
da nominare.
   2.  La  votazione avviene a scrutinio segreto; avviene a scrutinio
palese su proposta di almeno sei consiglieri approvata dal  Consiglio
regionale.
   3.  In caso di parita' di voto si procede a ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior  numero  di  voti  e  risulta
eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.