Art. 15.
          Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate
 
   1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura del  Presidente  della
Regione,  e'  pubblicato  in  un  apposito supplemento del Bollettino
Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine  e  delle  designazioni
effettuate  nell'anno  precedente  con  le  seguenti  indicazioni per
ciascun nominato o designato:
     a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
     b) il titolo di studio;
     c) la professione o l'occupazione abituale.