Art. 15. Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura del Presidente della Regione, e' pubblicato in un apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni effettuate nell'anno precedente con le seguenti indicazioni per ciascun nominato o designato: a) i dati anagrafici e la residenza del candidato; b) il titolo di studio; c) la professione o l'occupazione abituale.