Art. 16.
                        A b r o g a z i o n e
 
   1. E' abrogata la legge regionale 28  giugno  1988,  n.  31,  come
modificata e integrata dalla legge regionale 28 agosto 1992, n. 22.
   2.  Sono  altresi'  abrogate  le  altre  disposizioni  di legge in
contrasto con la presente legge.