Art. 17.
                          Norma finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, comma 3  si
fara'  fronte  con  i  fondi  annualmente  stanziati  dalla  legge di
bilancio nel capitolo 5192 dello stato di previsione della spesa  del
bilancio 1993, mentre gli oneri per il funzionamento del Collegio dei
Garanti  di  cui  all'art.  8  si  fara'  fronte  con i fondi messi a
disposizione della Presidenza del Consiglio regionale a  norma  della
legge 6 dicembre 1973, n. 853.