Art. 17. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, comma 3 si fara' fronte con i fondi annualmente stanziati dalla legge di bilancio nel capitolo 5192 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, mentre gli oneri per il funzionamento del Collegio dei Garanti di cui all'art. 8 si fara' fronte con i fondi messi a disposizione della Presidenza del Consiglio regionale a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853.