Art. 18.
                          Norma transitoria
 
   1.    Fino   alla   costituzione   del   Comitato   dei   Garanti,
all'istruttoria prevista dall'art. 8, provvede la  Prima  Commissione
consiliare permanente.
   2.  Per le nomine e designazioni da effettuarsi per la prima volta
dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonche' per quelle  da
effettuarsi  a  decorrere dal novantesimo giorno dalla data medesima,
il Presidente della Regione, entro 15 giorni, provvede  ad  espletare
gli adempimenti di pubblicazione e pubblicita' previsti dall'art. 5.
   3.  Per  le  nomine  e  designazioni  da effettuarsi dalla data di
entrata in vigore della presente legge sino  al  termine  di  cui  al
comma  2,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  della  legge
regionale 28 giugno 1988, n. 31, come modificata  e  integrata  dalla
legge  regionale  28  agosto  1992,  n.  22.  Si  applica altresi' la
procedura prevista dal comma 2 dell'art. 9 e dal comma 2 dell'art. 11
e il regime delle incompatibilita' previsto dall'art. 12.
   4. Per le nomine o  designazioni  gia'  effettuate  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  si applica la disciplina
dell'incompatibilita' vigente al momento della loro effettuazione.