Art. 18. Norma transitoria 1. Fino alla costituzione del Comitato dei Garanti, all'istruttoria prevista dall'art. 8, provvede la Prima Commissione consiliare permanente. 2. Per le nomine e designazioni da effettuarsi per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonche' per quelle da effettuarsi a decorrere dal novantesimo giorno dalla data medesima, il Presidente della Regione, entro 15 giorni, provvede ad espletare gli adempimenti di pubblicazione e pubblicita' previsti dall'art. 5. 3. Per le nomine e designazioni da effettuarsi dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al termine di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1988, n. 31, come modificata e integrata dalla legge regionale 28 agosto 1992, n. 22. Si applica altresi' la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 9 e dal comma 2 dell'art. 11 e il regime delle incompatibilita' previsto dall'art. 12. 4. Per le nomine o designazioni gia' effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina dell'incompatibilita' vigente al momento della loro effettuazione.