Art. 19.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi  dell'articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 1 settembre 1993
 
                               PUPILLO