Art. 4.
                    Determinazione della scadenza
 
   1. A modifica di quanto disposto dalle singole leggi regionali gli
organi  la  cui durata in carica e' indicata con generico riferimento
alla durata del Consiglio regionale o della legislatura,  scadono  il
centoventesimo  giorno  successivo  alla  data  di  insediamento  del
Consiglio  regionale,  se  le  nomine  o  le  designazioni  sono   di
competenza  dello  stesso  Consiglio,  ovvero  il  novantesimo giorno
successivo all'elezione della Giunta regionale  se  le  nomine  o  le
designazioni  sono  di  competenza  della  stessa  Giunta  o  del suo
Presidente.