Art. 4. Determinazione della scadenza 1. A modifica di quanto disposto dalle singole leggi regionali gli organi la cui durata in carica e' indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura, scadono il centoventesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il novantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.