Art. 6.
                        C a n d i d a t u r e
 
   1.  Entro  il sessantesimo giorno antecedente il termine di cui al
comma 1  dell'art.  3,  le  associazioni  di  categoria,  gli  ordini
professionali,  le  organizzazioni  per  la  tutela  degli  interessi
diffusi, sempreche' con sedi e operativita' nel territorio regionale,
le associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi  regionali,
nonche'  le  associazioni  senza  fine  di  lucro comunque costituite
possono proporre uno o piu' candidati, osservate le disposizioni  del
presente articolo.
   2.  I  cittadini  iscritti nelle liste elettorali dei comuni della
Regione possono proporre la propria candidatura entro  i  termini  di
cui al comma 1.
   3.  Le  domande  di  candidatura sono presentate al Presidente del
Consiglio regionale e devono indicare:
     a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
     b) il titolo di studio;
     c) la professione o l'occupazione abituale;
     d)  un  curriculum  comprovante  sia  la  specifica   competenza
professionale  nel settore cui la nomina si riferisce sia il possesso
di eventuali requisiti specifici richiesti da  leggi,  regolamenti  o
convenzioni agli effetti della nomina o designazione nonche' l'elenco
delle  cariche pubbliche o presso societa' a partecipazione pubblica,
ricoperte attualmente o nei dieci anni precedenti;
     e)  la  dichiarazione  del  candidato  di  non   versare   nelle
condizioni  di  ineleggibilita' previste dalla legge 18 gennaio 1992,
n. 16, o di ineleggibilita' specifica all'incarico.
   4. Alla proposta di candidatura e' allegata  la  dichiarazione  di
disponibilita'   all'accettazione   dell'incarico,  sottoscritta  dal
candidato.
   5.  Le  proposte  di  candidatura   prive   dei   dati   e   della
documentazione  di  cui  al  comma  3 e della dichiarazione di cui al
comma 4 non sono prese in considerazione.
   6. Qualora per le nomine e designazioni di  competenza  consiliare
non siano state presentate proposte di candidatura nei termini di cui
ai  commi  1  e  2  il  Presidente del Consiglio regionale, sentiti i
Presidenti dei Gruppi consiliari e il Collegio  dei  Garanti  di  cui
all'art.  7, provvede a formularle corredate dalle indicazioni di cui
ai commi 3 e 4.
   7. Qualora per le nomine e designazioni di competenza della Giunta
regionale o del suo Presidente non siano state presentate proposte di
candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2,  il  Presidente  della
Giunta  regionale,  sentiti  l'Assessore  competente per materia e il
Collegio dei  Garanti  di  cui  all'art.  7,  provvede  a  formularle
corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.