Art. 6. C a n d i d a t u r e 1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine di cui al comma 1 dell'art. 3, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreche' con sedi e operativita' nel territorio regionale, le associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, nonche' le associazioni senza fine di lucro comunque costituite possono proporre uno o piu' candidati, osservate le disposizioni del presente articolo. 2. I cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione possono proporre la propria candidatura entro i termini di cui al comma 1. 3. Le domande di candidatura sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e devono indicare: a) i dati anagrafici e la residenza del candidato; b) il titolo di studio; c) la professione o l'occupazione abituale; d) un curriculum comprovante sia la specifica competenza professionale nel settore cui la nomina si riferisce sia il possesso di eventuali requisiti specifici richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o designazione nonche' l'elenco delle cariche pubbliche o presso societa' a partecipazione pubblica, ricoperte attualmente o nei dieci anni precedenti; e) la dichiarazione del candidato di non versare nelle condizioni di ineleggibilita' previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, o di ineleggibilita' specifica all'incarico. 4. Alla proposta di candidatura e' allegata la dichiarazione di disponibilita' all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato. 5. Le proposte di candidatura prive dei dati e della documentazione di cui al comma 3 e della dichiarazione di cui al comma 4 non sono prese in considerazione. 6. Qualora per le nomine e designazioni di competenza consiliare non siano state presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari e il Collegio dei Garanti di cui all'art. 7, provvede a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4. 7. Qualora per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente non siano state presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale, sentiti l'Assessore competente per materia e il Collegio dei Garanti di cui all'art. 7, provvede a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.