Art. 7.
                        Collegio dei Garanti
 
   1.  Entro  trenta  giorni  dalla  sua  costituzione  l'Ufficio  di
Presidenza del Consiglio regionale, provvede alla  formazione  di  un
elenco  di  cittadini di comprovata professionalita' nelle discipline
giuridiche ed amministrative  iscritti  nelle  liste  elettorali  dei
Comuni  della  Regione. A tal fine invita i Rettori delle Universita'
della Regione, gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti
a  trasmettere  terne  di  nominativi  di  cittadini  che  abbiano  i
requisiti  di competenza. Nei quindici giorni successivi l'Ufficio di
Presidenza, in seduta pubblica, estrae  dall'elenco  i  nomi  di  tre
componenti  effettivi  e di tre componenti supplenti del Collegio dei
Garanti.
   2. I componenti supplenti partecipano alle sedute del  Collegio  e
sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza.
   3.   Con   apposita  deliberazione  l'Ufficio  di  Presidenza  del
Consiglio regionale disciplina le modalita' per il  compimento  delle
operazioni di cui al comma 1 e di funzionamento del Collegio.
   4. Non possono essere inclusi nelle terne di cui al comma 1 coloro
che  ricoprono o che hanno ricoperto, nell'anno antecedente alla data
in cui avviene  la  formazione  dell'elenco,  incarichi  direttivi  o
esecutivi  nei  partiti  o  in  movimenti  politici a livello locale,
provinciale, regionale o nazionale; coloro che nello  stesso  periodo
hanno  fatto  parte  di  organismi la cui nomina e' regolata da leggi
regionali, nonche' coloro che ricoprono le cariche  di  cui  all'art.
12, comma 1, lettere da a) ad h).
   5.  In  fase  di  prima  applicazione  l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla formazione dell'elenco  di  cui  al
comma  1  con  le  modalita'  ivi  previste  e alla costituzione, nei
quindici giorni successivi, del Collegio dei Garanti.