Art. 7. Collegio dei Garanti 1. Entro trenta giorni dalla sua costituzione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede alla formazione di un elenco di cittadini di comprovata professionalita' nelle discipline giuridiche ed amministrative iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. A tal fine invita i Rettori delle Universita' della Regione, gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti a trasmettere terne di nominativi di cittadini che abbiano i requisiti di competenza. Nei quindici giorni successivi l'Ufficio di Presidenza, in seduta pubblica, estrae dall'elenco i nomi di tre componenti effettivi e di tre componenti supplenti del Collegio dei Garanti. 2. I componenti supplenti partecipano alle sedute del Collegio e sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza. 3. Con apposita deliberazione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina le modalita' per il compimento delle operazioni di cui al comma 1 e di funzionamento del Collegio. 4. Non possono essere inclusi nelle terne di cui al comma 1 coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nell'anno antecedente alla data in cui avviene la formazione dell'elenco, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o in movimenti politici a livello locale, provinciale, regionale o nazionale; coloro che nello stesso periodo hanno fatto parte di organismi la cui nomina e' regolata da leggi regionali, nonche' coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 12, comma 1, lettere da a) ad h). 5. In fase di prima applicazione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione dell'elenco di cui al comma 1 con le modalita' ivi previste e alla costituzione, nei quindici giorni successivi, del Collegio dei Garanti.