Art. 8. Compiti del Collegio dei Garanti 1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Collegio dei Garanti entro cinque giorni dal loro ricevimento le proposte di candidatura di cui all'art. 6 con la documentazione allegata. 2. Il Collegio dei Garanti nei successivi dieci giorni provvede ad istruire le proposte e trasmette al Presidente del Consiglio regionale, ovvero al Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, l'attestazione per ogni singola proposta circa: a) la sussistenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 1, dei requisiti per la nomina o per la designazione rapportati alla specificita' del mandato; b) l'assenza di condizioni ostative previste dalla presente legge. 3. Il Collegio dei Garanti e' convocato e presieduto dal componente piu' anziano di eta'. 4. I componenti del Collegio dei Garanti scadono 45 giorni dopo l'insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza eletto ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 dello Statuto. 5. In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di un componente, il medesimo viene sostituito con le stesse modalita' che regolano la nomina. 6. Ai componenti del Collegio dei Garanti spetta, oltre al rimborso a pie' di lista delle spese sostenute per vitto, alloggio e spese di viaggio, un gettone di presenza per ogni giornata di seduta pari a quello fissato per i componenti del Co.Re.Co. 7. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Collegio si avvale delle strutture e degli uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale.