Art. 8.
                  Compiti del Collegio dei Garanti
 
   1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Collegio dei
Garanti entro cinque giorni  dal  loro  ricevimento  le  proposte  di
candidatura di cui all'art. 6 con la documentazione allegata.
   2. Il Collegio dei Garanti nei successivi dieci giorni provvede ad
istruire   le  proposte  e  trasmette  al  Presidente  del  Consiglio
regionale, ovvero al Presidente della Giunta  regionale,  secondo  le
rispettive  competenze,  l'attestazione  per  ogni  singola  proposta
circa:
     a) la sussistenza,  ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  1,  dei
requisiti  per  la  nomina  o  per  la  designazione  rapportati alla
specificita' del mandato;
     b) l'assenza di  condizioni  ostative  previste  dalla  presente
legge.
   3.   Il  Collegio  dei  Garanti  e'  convocato  e  presieduto  dal
componente piu' anziano di eta'.
   4. I componenti del Collegio dei Garanti scadono  45  giorni  dopo
l'insediamento  del  nuovo  Ufficio di Presidenza eletto ai sensi del
secondo comma dell'articolo 10 dello Statuto.
   5. In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di
un componente, il medesimo viene sostituito con le  stesse  modalita'
che regolano la nomina.
   6.  Ai  componenti  del  Collegio  dei  Garanti  spetta,  oltre al
rimborso a pie' di lista delle spese sostenute per vitto, alloggio  e
spese  di viaggio, un gettone di presenza per ogni giornata di seduta
pari a quello fissato per i componenti del Co.Re.Co.
   7.  Per  lo  svolgimento  delle sue funzioni il Collegio si avvale
delle  strutture  e  degli  uffici  della  Segreteria  generale   del
Consiglio regionale.