Art. 9. Procedura per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale 1. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevute le attestazioni da parte del Collegio dei Garanti, convoca il Consiglio regionale, in modo che questo possa procedere alla votazione concernente le nomine o designazioni almeno 3 giorni prima del termine di cui al comma l dell'art. 3. 2. Nel caso in cui il Consiglio regionale non provveda, la relativa competenza e' trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro il termine di cui al medesimo comma 1 dell'art. 3 sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari nell'ambito delle candidature attestate dal Collegio dei Garanti.