Art. 9.
                       Procedura per le nomine
       e le designazioni di competenza del Consiglio regionale
 
   1. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevute le attestazioni
da parte del Collegio dei Garanti, convoca il Consiglio regionale, in
modo  che questo possa procedere alla votazione concernente le nomine
o designazioni almeno 3 giorni prima del termine di cui  al  comma  l
dell'art. 3.
   2.  Nel  caso  in  cui  il  Consiglio  regionale  non provveda, la
relativa  competenza  e'  trasferita  al  Presidente  del   Consiglio
regionale che la esercita entro il termine di cui al medesimo comma 1
dell'art.  3 sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto
dai Presidenti dei Gruppi consiliari  nell'ambito  delle  candidature
attestate dal Collegio dei Garanti.