(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                     n. 56 del 30 dicembre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1989, n.
61 (Trasferimenti finanziari della  regione  ai  Comuni  della  Valle
d'Aosta  a  garanzia  di  un  adeguato  livello di spesa corrente pro
capite,  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  loro  competenza)  e'
sostituito dal seguente:
   "2.  I  trasferimenti  di  cui  al comma 1 non potranno essere, in
termini nominali, inferiori a quelli assegnati  nell'anno  precedente
in applicazione della presente legge".