(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 56 del 30 dicembre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 61 (Trasferimenti finanziari della regione ai Comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza) e' sostituito dal seguente: "2. I trasferimenti di cui al comma 1 non potranno essere, in termini nominali, inferiori a quelli assegnati nell'anno precedente in applicazione della presente legge".