Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie
 
   L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto
in lire 1.470 milioni, grava sul capitolo 20805 di nuova  istituzione
(Contributi  "una  tantum"  ai  Comuni  per  il 1992) del bilancio di
previsione della Regione per l'anno 1992.
   Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si  provvede  mediante
utilizzo  delle  maggiori  entrate, gia' accertate, sul capitolo 9200
(Interessi su giacenze di cassa).