Art. 4. Disposizioni finanziarie L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 1.470 milioni, grava sul capitolo 20805 di nuova istituzione (Contributi "una tantum" ai Comuni per il 1992) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, gia' accertate, sul capitolo 9200 (Interessi su giacenze di cassa).