Art. 6.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   La presente legge e' dichiarata urgente  ai  sensi  dell'art.  31,
comma  terzo,  dello Statuto speciale ed entrera' in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino  ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 30 dicembre 1992
 
                               LANIVI