Art. 6. Dichiarazione d'urgenza La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 30 dicembre 1992 LANIVI