Art. 10.
                       Variazioni di bilancio
 
   1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della  regione  per
l'esercizio   finanziario   1992   sono   apportate,  in  termini  di
competenza, le seguenti variziazioni:
(Omissis).
   1. La presente legge sara' pubblicatga  sul  Bollettino  ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 30 dicembre 1992
 
                               LANIVI