Art. 10. Variazioni di bilancio 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variziazioni: (Omissis). 1. La presente legge sara' pubblicatga sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 30 dicembre 1992 LANIVI