Art. 2. Requisiti delle imprese 1. Sono ammissibili ai contributi previsti dalla presente legge le imprese, aventi sede legale, fiscale ed operativa in Valle d'Aosta, che rispondono ai seguenti requisiti: a) numero di dipendenti non inferiore a sedici e non superiore a duecento; b) capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, non superiore a L. 20 miliardi; c) partecipazione al capitale sociale da parte di imprese aventi piu' di cinquecento dipendenti non superiore al 30% del capitale medesimo; d) appartenenza ai settori di attivita' economica elencati nell'allegato A alla presente legge. 2. Nel caso di ampliamento di opifici, deve essere garantito lo sviluppo produttivo dell'impresa ed un aumento occupazionale pari ad almeno 10 dipendenti.