Art. 2.
                       Requisiti delle imprese
 
   1. Sono ammissibili ai contributi previsti dalla presente legge le
imprese,  aventi  sede legale, fiscale ed operativa in Valle d'Aosta,
che rispondono ai seguenti requisiti:
     a) numero di dipendenti non inferiore a sedici e non superiore a
duecento;
     b) capitale investito, al netto di ammortamenti e  rivalutazioni
monetarie, non superiore a L. 20 miliardi;
     c) partecipazione al capitale sociale da parte di imprese aventi
piu'  di  cinquecento  dipendenti  non  superiore al 30% del capitale
medesimo;
     d) appartenenza  ai  settori  di  attivita'  economica  elencati
nell'allegato A alla presente legge.
   2.  Nel  caso  di ampliamento di opifici, deve essere garantito lo
sviluppo produttivo dell'impresa ed un aumento occupazionale pari  ad
almeno 10 dipendenti.