Art. 3.
                      Carattere dei contributi
 
   1.   Possono   essere   concessi,  per  interventi  relativi  alla
realizzazione  o  all'ampliamento  di  opifici   e   delle   relative
infrastrutture, inclusi l'aquisto delle aree, gli impianti fissi e le
relative   infrastrutturre,  che  comportano  una  spesa  complessiva
superiore a L. 1.200 milioni,  contributi  in  conto  capitale  nella
misura massima del 35% della spesa riconosciuta ammissibile.
   Il  limite  di  spesa  viene  aggiornato  annualmente dalla Giunta
regionale, con apposito provvedimento, sulla  base  delle  variazioni
dell'indice generale del costo di costruzione dei capannoni accertato
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
   2.  Le  iniziative  attuate mediante lo strumentto della locazione
finanziaria sono ammesse a fruire del contributo  in  conto  capitale
limitatamente all'importo relativo al valore del bene, con esclusione
degli oneri finanziari.
   3. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento.
   4.  Il  contributo  di  cui al comma 1 non puo' superare, per ogni
iniziativa finanziaria, l'importo di L. 1.750 milioni.