Art. 3. Carattere dei contributi 1. Possono essere concessi, per interventi relativi alla realizzazione o all'ampliamento di opifici e delle relative infrastrutture, inclusi l'aquisto delle aree, gli impianti fissi e le relative infrastrutturre, che comportano una spesa complessiva superiore a L. 1.200 milioni, contributi in conto capitale nella misura massima del 35% della spesa riconosciuta ammissibile. Il limite di spesa viene aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, sulla base delle variazioni dell'indice generale del costo di costruzione dei capannoni accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). 2. Le iniziative attuate mediante lo strumentto della locazione finanziaria sono ammesse a fruire del contributo in conto capitale limitatamente all'importo relativo al valore del bene, con esclusione degli oneri finanziari. 3. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento. 4. Il contributo di cui al comma 1 non puo' superare, per ogni iniziativa finanziaria, l'importo di L. 1.750 milioni.