Art. 4. P r o c e d u r e 1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 5. La Giunta regionale provvede altresi' alla revoca dei contributi per la violazione di cui all'art. 7, comma 1. 2. Le domande devono essere presentate al Servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, che provvede all'espletamento dell'istruttoria. 3. Le domande sono esaminate valutando, in particolare, le conseguenze occupazionali dei programmi di investimento, l'interesse sociale per l'area di insediamento, le caratteristiche tecnico- produttive dei programmi medesimi, nonche' la redditivita' dell'iniziativa e la situazione economico-finanziaria del''impresa richiedente. 4. Il Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato puo' avvalersi, per l'istruttoria delle domande di contributo, anche di tecnici competenti per materia, appositamente nominati con provvedimento della Giunta regionale. 5. Le modalita' per la liquidazione del contributo e la documentazione da allegare alle domande sono determinate con provvedimento della Giunta regionale. 6. L'impresa richiedente i contributi previsti dalla presente legge deve sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni che formano oggetto di finanziamento, separatamente dall'azienda, per il periodo di quindici anni. 7. A garanzia dell'impegno di cui al comma 6, le imprese devono prestare fidejussione bancaria pari all'ammontare del contributo, per il periodo di validita' dell'impegno. In alternativa o ad integrazione della fidejussione bancaria e' ammessa la presentazione di garanzia ipotecaria. 8. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonche' sulla loro destinazione sono demandati all'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato.