Art. 4.
                          P r o c e d u r e
 
   1. I contributi  sono  concessi  con  deliberazione  della  Giunta
regionale,   previo  parere  favorevole  espresso  dalla  commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 5. La  Giunta  regionale  provvede
altresi' alla revoca dei contributi per la violazione di cui all'art.
7, comma 1.
   2. Le domande devono essere presentate al Servizio dell'industria,
artigianato  ed  energia  dell'Assessorato  regionale dell'industria,
commercio    e    artigianato,    che    provvede    all'espletamento
dell'istruttoria.
   3.  Le  domande  sono  esaminate  valutando,  in  particolare,  le
conseguenze occupazionali dei programmi di investimento,  l'interesse
sociale  per  l'area  di  insediamento,  le  caratteristiche tecnico-
produttive  dei   programmi   medesimi,   nonche'   la   redditivita'
dell'iniziativa  e  la  situazione economico-finanziaria del''impresa
richiedente.
   4.   Il   Servizio   dell'industria,   artigianato    e    energia
dell'Assessorato  regionale  dell'industria,  commercio e artigianato
puo' avvalersi, per l'istruttoria delle domande di contributo,  anche
di   tecnici  competenti  per  materia,  appositamente  nominati  con
provvedimento della Giunta regionale.
   5.  Le  modalita'  per  la  liquidazione  del  contributo   e   la
documentazione   da   allegare  alle  domande  sono  determinate  con
provvedimento della Giunta regionale.
   6. L'impresa richiedente  i  contributi  previsti  dalla  presente
legge  deve  sottoscrivere  un  impegno  a  mantenere la destinazione
dichiarata e a non alienare o cedere i beni che  formano  oggetto  di
finanziamento, separatamente dall'azienda, per il periodo di quindici
anni.
   7.  A  garanzia  dell'impegno di cui al comma 6, le imprese devono
prestare fidejussione bancaria pari all'ammontare del contributo, per
il  periodo  di  validita'  dell'impegno.   In   alternativa   o   ad
integrazione  della fidejussione bancaria e' ammessa la presentazione
di garanzia ipotecaria.
   8. La vigilanza ed il controllo sulla  regolare  esecuzione  delle
opere  nonche' sulla loro destinazione sono demandati all'Assessorato
dell'industria, commercio e artigianato.